CSM: cosa sarà della magistratura?

CSM: cosa sarà della magistratura?

Con l’appressarsi del referendum confermativo sulla riforma Nordio, che apporterebbe alla magistratura come la conosciamo significative novità, alcune meno astratte rispetto a quanto si possa credere, è importante chiedersi se e quanto siamo davvero preparati come popolo per votare su un tema così delicato. Soprattutto dato che, senza quorum, il peso specifico di ogni voto sarà ancora maggiore. Questo articolo tenta di offrire una lettura il più imparziale possibile, riportando opinioni e posizioni da sostenitori di alto profilo sia del SI che del NO. 

È utile iniziare citando i motivi di questa riforma. Il ministro della giustizia Carlo Nordio , e il governo Meloni in generale, hanno mantenuto la loro posizione da quando la riforma è stata proposta in Parlamento (dove però non ha superato i due terzi di voti tra i membri alla seconda lettura): sarebbe atta a garantire l’equilibrio tra accusa e difesarafforzerebbe la terzietà del giudice e renderebbe il processo più coerente con il modello accusatorio (il pubblico ministero (PM), appartenendo a un ordine nettamente diverso da quello del giudice, offrirebbe una simmetria netta con la difesa). Lo stesso Nordio, in più occasioni, ha tenuto a precisare che questa riforma non è atta a garantire una giustizia più efficiente poiché, secondo le sue stesse parole, “è un provvedimento che non influisce sull’efficienza della giustizia e d’altra parte nessuno lo ha mai previsto”.  

Ma quanto impatterebbe davvero questa riforma? Il titolo IV nella seconda parte della costituzione italiana, ‘La Magistratura’, annovera 13 articoli, segnatamente dal 101 al 113, e la costituzione ne conta poco più di 20 in totale più o meno rilevanti per l’organizzazione della magistratura. Gli articoli che questa riforma propone di rettificare o cambiare completamente sono 7, con 2 che appunto sono stati stilati ex novo: il 104 e il 105, rispettivamente sulla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) e sulle funzioni disciplinari dello stesso. In breve, verrebbero modificati tra la metà e un terzo di tutti gli articoli riguardanti la magistratura presenti nella costituzione. 

Prima dei seguenti paragrafi, è necessario ricordare che, ad oggi, il CSM è composto da:

  • 30 membri elettivi
    • 20 magistrati (magistrati giudicanti, requirenti e 2 della cassazione, eletti tramite elezioni)
    • 10 membri laici (professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, nominati in seduta comune in parlamento)  
  • 3 membri di diritto
    • Presidente della Repubblica
    • Primo Presidente della Corte di Cassazione
    •  Procuratore generale della Corte di Cassazione

Veniamo ora al nucleo della questione con i cambiamenti più drastici; il nuovo articolo 104 vedrebbe il CSM dividersi in 2 diversi consigli effettivi, entrambi da 30 membri, ovvero quello superiore della magistratura giudicante e quello superiore della magistratura requirente, a seguito, appunto, della (cosiddetta) separazione delle carriere immediatamente dopo il concorso. La vera novità per quelli che sarebbero i 40 membri togati (i magistrati, che sarebbero 20 per consiglio) consisterebbe però nell’introduzione di un sistema di nomine derivanti da estrazioni casuali, che attingerebbero all’insieme dei magistrati (giudicanti per il primo consiglio, requirenti per il secondo) eleggibili, impedendo definitivamente a coloro che sarebbero nominati membri del CSM di organizzarsi in rigidi blocchi ideologici, fenomeno che fino al 2022 era significativamente più realistico. Difatti, solo dopo la promulgazione della legge Cartabia le elezioni dei membri del CSM sono passate da rappresentative (simili alle elezioni di partito) ad individuali. La legge Cartabia è stata un importante passo avanti per contrastare il fenomeno del correntismo, tornando ad un sistema di elezione dei membri togati del CSM individuale piuttosto che di lista. Tornando al nuovo articolo 104, al contrario dei membri togati, i nuovi 20 membri laici (non magistrati, che sarebbero 10 per consiglio) del CSM verrebbero ancora nominati dal parlamento, seppur diversamente da adesso: in seduta comune, il parlamento stilerebbe una lista di candidati tra professori universitari di diritto e avvocati con almeno 15 anni di esercizio, dalla quale verrebbero poi estratti a sorte i nomi dei 10 nuovi membri dei consigli.

 Il presidente della Repubblica li presiederebbe entrambi, mentre il primo presidente della cassazione e il procuratore generale della cassazione sovrintenderebbero rispettivamente il consiglio giudicante e quello requirente. I vicepresidenti sarebbero nominati tra i 10 membri laici attraverso elezioni a maggioranza semplice nei rispettivi consigli. Decisiva sarebbe la legge sulla soglia minima necessaria per approvare questa lista, che però non è ancora nota.

Ricapitolando, per ogni consiglio i 20 membri magistrati sarebbero nominati completamente a sorte, mentre i 10 membri laici rimarrebbero più o meno frutto di scelte politiche. Ancora più rivoluzionari sarebbero però i cambiamenti apportati dal nuovo articolo 105, con la rimozione dei poteri disciplinari del CSM, che passerebbero ad un nuovo ente, l’Alta Corte Disciplinare (ACD). Il precedente rapporto di 2 a 1 tra membri togati e laici sarebbe sostituito da una nuova proporzione di 3 membri togati ogni 2 laici, in pratica 9 (6 giudicanti, 3 requirenti) contro 6. Le nomine dei primi sarebbero, di nuovo, casuali e riferite a magistrati con più di 20 anni di esercizio e potenziali provvedimenti disciplinari a loro carico, mentre i 6 sarebbero per metà eletti randomicamente da una lista stilata dal parlamento in seduta comune, e per metà nominati dal presidente della repubblica (sempre facendo riferimento a professori e avvocati con 20 o più anni di esercizio alle spalle). Il presidente dell’Alta Corte sarebbe eletto dai membri tra i 6 laici, e l’incarico durerebbe 4 anni. Le sentenze (disciplinari) dell’Alta Corte nei confronti di un qualunque magistrato potrebbero essere impugnate, ma si farebbe appello alla stessa Alta Corte, senza però la partecipazione dei componenti che hanno emesso la sentenza impugnata. 

In onore dell’imparzialità, è importante analizzare vantaggi e svantaggi oggettivi di questa riforma, e da dove nascerebbe la necessità per una modifica così radicale al sistema giudiziario. Il correntismo è un fenomeno nato nel 1957, che vede i magistrati unirsi in correnti ideologiche che piano piano si sono affiancate sempre di più ai partiti, introducendo nella magistratura la politica, che in virtù dell’imprescindibile principio democratico della separazione dei poteri dovrebbe essere assente. Tuttavia, di nuovo, la legge Cartabia ha ridotto significativamente il rischio che le liste impattino così drasticamente la composizione del CSM, limitando a i cambi di carriera possibili e solo nei primi 9 anni di esercizio, ma soprattutto tornando a un sistema elettorale individuale piuttosto che di “partito”. È utile anche menzionare che negli ultimi 10-20 anni i cambi di carriera si sono stabilmente verificati tra lo 0,2 e l’1% dei magistrati (con un esempio chiave nei magistrati assunti tra il 2005 e il 2017, che hanno cambiato carriera solo in 45 tra i ~4150 totali). A questo punto sorge il dubbio che forse questa riforma non sia solo atta a limitare i cambi di carriera, che fra l’altro ad oggi sempre in seguito alla legge Cartabia obbligano il magistrato che vuole passare da una mansione all’altra a cambiare Procura. Un evento che ha fortemente segnato come la magistratura sia percepita ad oggi è lo scandalo Palamara del 2019, che ha visto, oltre all’ex membro del CSM e presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) Luca Palamara, radiato dalla magistratura, 8 magistrati e 2 politici coinvolti e alcuni condannati (sempre dal CSM e quindi in qualità disciplinare) a causa della scoperta di incontri segreti volti a influenzare le nomine nelle tre procure di Roma, Perugia e Brescia in cambio di soldi e regali. Tornando quindi ai pro e ai contro, è evidente che negli anni passati la politica sia penetrata troppo all’interno delle dinamiche della giustizia e viceversa, seppur soprattutto negli ambiti dell’assegnazione di casi e della strumentalizzazione dei processi piuttosto che gravando sulle sentenze effettive; ma davvero questa riforma livellerebbe il piano di gioco? Il rischio più grande sarebbe che, di fronte a nomine almeno in parte politiche di più di un terzo dei nuovi CSM e ACD, i magistrati si ritrovino senza strumenti per contrastarle, magari con l’elezione di individui singoli ma apertamente schierati ideologicamente che fornirebbero (come oggi d’altronde) da contrappeso ponderato. Un vantaggio che i sostenitori del SÌ evidenziano è che le nomine casuali, eliminando il rischio di blocchi ideologici premeditati all’interno del CSM, aumenterebbero la meritocrazia; tuttavia, è importante chiarire che membri potenzialmente inadeguati e con procedimenti disciplinari a loro carico non sarebbero esenti dal sorteggio. Alcune figure di alto profilo simpatizzanti del SÌ sostengono inoltre che questa riforma servirebbe anche a terminare o ridimensionare lo strapotere che la magistratura esercita sul potere esecutivo fin dai tempi della fine, per mano appunto del potere giudiziario, della prima repubblica, che ha visto i protagonisti della scena politica del periodo coinvolti in giganteschi schemi di tangenti e favoritismi. Di nuovo, il SÌ dovrebbe impedire ai magistrati di poter cambiare carriera e ritrovarsi casi che avevano prima del cambio, eventualità che tuttavia è già gestita dalla legge Cartabia. Per il NO invece, le voci più forti fanno notare come non sarebbe davvero azzerata la presenza politica nell’istituzione e anzi, le sarebbe privato il principio di autodichia (autogoverno) che la caratterizza. 

In conclusione, questo referendum tirerà le somme su una riforma che, senza mezzi termini, rivoluzionerebbe la magistratura italiana, potenzialmente causando un importante squilibrio di poteri nel CSM e creando un nuovo ente che rischierebbe di essere strumentalizzato, di fatto garantendo alla politica un accesso più o meno diretto alla magistratura, ma debellerebbe una volta per tutte quella che per tanti è la piaga della magistratura, il correntismo. Un’ultima nota: sfortunatamente, come per il passato referendum, gli studenti fuorisede non potranno votare, al contrario di come è avvenuto, seppur in misura sperimentale, con le elezioni europee del 2024.  

Ciò detto, è evidente che tanti degli argomenti abbracciati da questo referendum siano ostici e difficili da approcciare, ma ci auguriamo che questo articolo abbia fatto luce sulle conseguenze a primo impatto meno evidenti che costellano la riforma protagonista delle campagne elettorali degli ultimi mesi.

A cura di Francesco Lunardi

Fonti: 

20251030_253.pdf 

Separazione delle carriere: il testo della legge costituzionale | Sistema Penale | SP 

https://youtu.be/u9gt-Fg9eNk 

https://youtu.be/jfoV2FwNH-g?list=PLzi86JMYl09z9-7kj97owZHtMs42U5HlY 

https://youtu.be/XviHP3wOqY0?list=PLzi86JMYl09z9-7kj97owZHtMs42U5HlY 

Scandalo Csm, cosa è successo da Palamara all’autosospensione di Luca Lotti 

Il fenomeno del correntismo e la riforma del CSM – IUS In Itinere 

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